Art. 16.
(Incentivi alle assunzioni di giovani lavoratori specializzati).

      1. Alle piccole imprese che incrementano il numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero di dipendenti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, con l'assunzione di lavoratrici e di lavoratori di età non superiore ai trentacinque anni, in possesso di specifici requisiti professionali, impiegati in attività connesse alla ricerca innovativa e all'applicazione delle tecnologie della comunicazione, è riconosciuta una riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali pari al 40 per cento per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di assunzione dei nuovi lavoratori e lavoratrici.
      2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria delle

 

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piccole imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti professionali delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché i criteri e le modalità di riduzione degli oneri contributivi di cui al comma 1.
      3. Le piccole imprese, costituite anche in forma associata o di consorzio, che assumono, anche con contratti a tempo determinato, ricercatrici o ricercatori delle università o dei centri di ricerca per l'elaborazione di studi di fattibilità di progetti di innovazione attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e per la progettazione di soluzioni informatiche dedicate, possono beneficiare, per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di assunzione delle ricercatrici o dei ricercatori, della riduzione dei contributi di cui al comma 1.
      4. Il beneficio di cui ai commi 1 e 3 è attribuito in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, fino a concorrenza delle risorse medesime.